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Si informano gli utenti e gli enti interessati che l’art. 37 del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, entrato in vigore giovedì 9 aprile, ha prorogato al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e disciplinari, disponendo che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”. In sostanza, viene prorogata al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, già disposta sino al 15 aprile.

La sospensione dei termini comporta la proroga o il differimento per il tempo corrispondente, dei termini di formazione “della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”, cioè delle ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto, silenzio rigetto ecc, previste dalla normativa in vigore.
L’AIP, come già comunicato in precedenza, precisa che - alla luce delle novità normative introdotte in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19 - adotterà tutte le opportune misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati (art. 103, comma 1, secondo periodo d.l. 18/2020).


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