Si informano gli utenti e gli enti interessati che, con l'entrata in vigore del decreto cosiddetto “Cura Italia” legge 17 marzo 2020 n. 18, anche in relazione alle attività dell’Autorità Idrica Pugliese è stata disposta la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
Altresì i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. La sospensione dei termini comporta la proroga o il differimento per il tempo corrispondente, dei termini di formazione “della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”, cioè delle ipotesi di silenzio assenso, silenzio rifiuto, silenzio rigetto ecc, previste dalla normativa in vigore.
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pertanto non si deve computare nel calcolo dei termini:
- il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, per i procedimenti iniziati in data antecedente al 23 febbraio 2020;
- il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 aprile 2020, per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020.
Inoltre si deve ritenere che, anche nel caso in cui detto termine scada nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, tale scadenza è differita al 15 aprile 2020.
L’AIP, quindi, alla luce delle novità normative introdotte in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19, adotterà tutte le opportune misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati (art. 103, comma 1, secondo periodo d.l. 18/2020).