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A seguire una nota inviata ai comuni pugliesi a firma del presidente dell'AIP Toni Matarrelli.

"Con riferimento alla Legge Regionale n. 41 del 09/08/2019 e facendo seguito alle determinazioni attuative adottate dal Consiglio Direttivo di questa Autorità con Deliberazione n. 52/2019, si riferisce quanto segue.

In applicazione della norma, ed al fine di avviare un iter istruttorio, il Consiglio con delibera n. 29 del 29/6/2020 ha ritenuto di approvare le determinazioni attuative della Legge Regionale n. 41/2019, le quali, oltre a cadenzare l’iter istruttorio, definiscono in prima istanza gli indirizzi di attuazione che circoscrivono l’ambito di applicazione: lunghezza massima dell’estensione, limite della perimetrazione dell’agglomerato (3 km) e numeri allacci alle utenze tali da consentire l’ammortamento del costo dell’intervento in funzione dei numeri di moduli contrattuali (100 moduli per chilometro di condotta ovvero 1 modulo ogni 10 mt).

Dall’esame delle numerose schede, allo stato pervenute dalle Amministrazioni comunali all’attenzione di questa AIP, si prende atto di una forte esigenza di approvvigionamento idrico di aree dei centri abitati destinate all’uso agricolo e/o turistico e di fatto caratterizzate da abitazioni occupate anche stabilmente per l’intero anno, e non già per il solo periodo primaverile/estivo quali seconde case.

Da una preliminare istruttoria delle istanze viene, inoltre, rilevato che le zone per le quali viene richiesto il Servizio Idrico Integrato, quasi sempre presentano caratteristiche tecniche per le quali non sussistono le condizioni per una riperimetrazione dell’agglomerato di appartenenza e, quindi, per la fornitura del servizio fognario.

Anche per garantire la sola alimentazione idrica di case sparse al di fuori delle aree perimetrate, gli indirizzi di attuazione approvati dal Consiglio Direttivo dell’AIP con Deliberazione n. 52/2019, definiscono ristretti margini di applicazione. Gli stessi infatti tendono a giustificare la possibilità di alimentare ad uso potabile insediamenti rurali e/o turistici, e finanziabili attraverso la tariffa del SII, qualora sussista la possibilità di ammortizzare il costo dell’intervento in funzione del numero di utenze contrattualmente servite rispetto alla lunghezza del tronco da realizzare.

Fermo restando il legittimo principio di garantire acqua potabile ad uso civile anche agli insediamenti rurali, fuori della perimetrazione degli agglomerati, corre l’obbligo di evidenziare che l’utilizzo della tariffa a termini di mandato del servizio idrico integrato per garantire quanto meno l’utilizzo della risorsa idrica - giusta concessione del 2002 e determinazioni dirigenziali del 2006, che definiscono il perimetro di azione del soggetto gestore all’interno degli agglomerati da essa stessa definiti e sanciti anche nel recente PTA adottato - ha necessariamente richiesto di adottare dei criteri di valutazione per poter avviare un complicato processo in ossequio alle finalità della Legge 41/2019, rispetto al complesso e variegato sistema di richieste che sono pervenute a questa Autorità successivamente all’adozione della Legge in questione.

In ogni caso il criterio prettamente di carattere commerciale privilegia le grandi utenze a parità di lunghezza del tronco, e pertanto non garantisce in maniera omogenea sul territorio extraurbano il soddisfacimento delle utenze potabili, molto probabilmente in contrasto con lo spirito della stessa Legge 41/2019.

Giova inoltre rimarcare che in mancanza di una effettiva ricognizione del quadro delle esigenze che possa costituire la base essenziale di una effettiva programmazione degli interventi, ai fini della garanzia della copertura finanziaria, è stato richiesto un tavolo tecnico con la Regione Puglia con nota prot. n. 2142 del 01/06/2020, per individuare ulteriori elementi di valutazione integrativi alle dette linee di orientamento, per poter compiutamente rispondere alle richieste segnalate dai Comuni e più in generale del territorio.

Per tali motivazioni questa Autorità, di concerto con AQP, ritiene, considerata la situazione generale contingente, di dover proseguire nell’attività avviata dagli Uffici. E quindi di procedere all’autorizzazione di quegli interventi che, in ordine cronologico alle istanze presentate, risulteranno attuabili dal punto di vista tecnico e rispondenti ai criteri già individuati ed approvati da questa Autorità che garantiscono adeguata copertura finanziaria attraverso la remunerazione tariffaria, fatte salvo situazioni contingenti e/o emergenziali che saranno di volta in volta valutate di concerto con l’Organo Regionale.

Allo stesso tempo, al fine di dare completezza alla programmazione degli interventi, è stata richiesta alla Regione l’istituzione di un tavolo tecnico di ricognizione e programmazione generale per l’attivazione nell’immediato di un programma organico di base alla possibilità di definire fonti di cofinanziamento atte a garantire omogeneamente, ed al di fuori dei suddetti criteri commerciali, il principio di garanzia di accesso all’acqua potabile agli insediamenti rurali e/o turistici".


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